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IL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI AL SERVIZIO
DELLE PMI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA |
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STATUTO DEL CONFIDI GORIZIA |
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Articolo 1 Sede - Denominazione - Durata E' costituito con sede legale ed operativa in Gorizia, agli
indirizzi risultanti dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti
uffici del Registro delle Imprese, un Consorzio con attività esterna ai sensi
delle norme del Codice Civile (art. 2602 e segg. e art. 2612 e segg.) denominato "Confidi
Gorizia" (per brevità e solo nel seguito di questo statuto indicato
anche solo come "Confidi"). La
durata del Confidi è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o
la scadenza anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei
Consorziati. Articolo 2 Oggetto Il Confidi ha come oggetto principale l'attività di
prestazione di garanzie collettive dei fidi e i servizi ad esse connessi e
strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Non
ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio
patrimonio. Nell'esercizio di tale attività il Confidi potrà, a
favore dei propri soci e, ove sussistano le condizioni di legge, anche a
favore dei non soci: · prestare garanzie personali e reali, tipiche ed atipiche
- escluse quelle riservate ad altri soggetti da specifiche norme - volte a
favorire la concessione di crediti a breve e medio-lungo termine in qualsiasi
forma tecnica, attraverso stipula di apposite convenzioni o intese con
Istituzioni creditizie e finanziarie ed Altri Soggetti pubblici o privati; · stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento
del rischio; · utilizzare in funzione di garanzia depositi
indisponibili; · effettuare attività di informazione, consulenza e
assistenza alle imprese consorziate per un miglior utilizzo delle fonti
finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, ivi compresa
la riduzione dei costi legati alle garanzie concesse; · gestire, in connessione all'attività tipica, alle
condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché nei limiti
della residualità e strumentalità dell'oggetto sociale, fondi e contributi
pubblici. Al fine di un miglior raggiungimento dei propri scopi, e
nel rispetto della legislazione vigente, il Confidi potrà compiere tutti gli
atti e le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare,
mobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni - in
società, consorzi od enti costituiti o costituendi, aventi finalità simili o
complementari -, esclusa ogni finalità speculativa o di lucro e senza
possibilità di distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma. Il
Confidi potrà altresì partecipare alla costituzione di Consorzi di secondo
grado o società consortili, anche in forma di cooperativa, al fine di una riduzione
dei rischi connessi alla propria attività istituzionale. Articolo 3 Soci Il numero di soci è illimitato e variabile. Possono aderire al Confidi le piccole e medie imprese dei
settori artigianale, industriale,
commerciale, del turismo e dei servizi, come definite dalla disciplina
comunitaria, aventi sede legale e/o unità locale operativa nel territorio
della Regione Friuli Venezia Giulia, regolarmente iscritte ai Registri delle
Imprese delle Camere di Commercio regionali. Gli
enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere
l'attività del Confidi con le modalità e nei limiti previsti dalla L.
326/2003 e succ. modifiche. Articolo 4 Ammissione a Socio Le domande di ammissione al Confidi vengono presentate,
tramite apposita modulistica, al Consiglio Direttivo e devono contenere: · l'impegno a versare una quota di partecipazione al Fondo
Consortile - di cui al successivo art.8 -, stabilita dal Consiglio Direttivo
nel rispetto della normativa vigente; · l'impegno a versare al Confidi, all'atto della fruizione
della garanzia, una somma proporzionale a quella garantita, nella misura
stabilita, in via generale, dal Consiglio Direttivo; · la dichiarazione di attenersi agli obblighi derivanti
dall'ammissione a socio del Confidi, osservando le disposizioni dello Statuto
e degli eventuali Regolamenti, che il richiedente dichiara di conoscere per
averne presa visione; · l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente; · qualsiasi altro dato richiesto dalla modulistica. L'accettazione della richiesta è demandata al Consiglio
Direttivo. L'ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e
annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Qualora
la domanda di ammissione non sia stata accolta, gli amministratori ne danno
comunicazione scritta all'interessato. Articolo 5 Effetti dell'ammissione e obblighi dei consorziati Le imprese ammesse a socie del Confidi - oltre a poter
sottoporre al Confidi richieste di garanzie e/o contro-garanzie - potranno
usufruire di ogni eventuale altro servizio che il Confidi può rendere, nei
limiti e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai
Regolamenti, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in
regola con gli altri adempimenti. Inoltre hanno il diritto di partecipare alle
deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali, nonché
ogni altro diritto loro riconosciuto dalla legge. I soci del Confidi devono adempiere alle deliberazioni
adottate dagli Organi Consortili, al versamento delle quote e dei contributi
richiesti, anche a sostegno delle spese di gestione, nonché alla piena
osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Nei
limiti in cui legge lo consenta, ogni consorziato si obbliga altresì al
versamento della eventuale quota per l'incremento e la ricostituzione del
patrimonio consortile, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Articolo 6 Recesso - Esclusione La qualità di socio viene meno per la perdita dei requisiti
richiesti per l'ammissione dell'impresa, per la sua cessazione o esclusione. I consorziati che hanno operazioni in corso non possono
recedere dal Confidi se non previa chiusura delle stesse. Gli altri soci possono recedere dal Confidi inviando richiesta
scritta al Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso avrà decorrenza dalla
data della delibera del Consiglio, che si pronuncia sul recesso. La delibera con la quale viene dichiarata la perdita della
qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli
amministratori, nel libro soci. Potranno essere esclusi dal Confidi i soci per i quali si
è aperta la procedura fallimentare, o che siano stati ammessi alla procedura
di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata. Inoltre potrà essere esclusa dal Confidi l'impresa che
non osservi le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio stesso, o non abbia versato le
quote o i contributi richiesti. Potrà essere escluso altresì il socio che abbia interessi
o comportamenti contrari agli interessi del Confidi. Su delibera del Consiglio Direttivo potranno inoltre
essere esclusi dal Confidi - una volta verificata l'estinzione di tutte le
operazioni assistite in garanzia - i Consorziati che avessero trasferito la
propria sede legale e/o operativa fuori dal territorio regionale, ovvero che
risultassero cessati e cancellati dai Registri Imprese regionali. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio
Direttivo e comunicata per iscritto al socio interessato. La
cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa non dà diritto alla
restituzione delle somme versate,
che restano acquisite al patrimonio del Confidi. Articolo 7 Patrimonio Il Patrimonio del Confidi è l'intero complesso dei mezzi
economici e dei beni (mobili ed immobili) a disposizione dello stesso per il
conseguimento dei fini statutari. Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00.= euro - ovvero
al diverso limite fissato dalla legge -, ed è regolato dalle vigenti
normative di settore. Esso è costituito, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: a)
dal Fondo Consortile; b)
dagli apporti dei soci; c)
dai contributi
ricevuti a qualsiasi titolo, da enti o soggetti pubblici e/o privati; d)
dai fondi rischi
indisponibili; e)
da eventuali riserve
indivisibili; f)
dagli utili di
esercizio. Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate,
a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati
dal Confidi per il raggiungimento degli scopi sociali. La
distribuzione, restituzione o ripartizione tra i soci di riserve, fondi
comunque denominati e, in generale, avanzi di gestione è espressamente
vietata e non potrà essere attuata, in nessun caso né situazione, né durante
la vita del Confidi, né all'atto del suo scioglimento, in conformità a quanto
previsto dall'art. 13, comma 18, L. 326/2003, che qui integralmente si
richiama. Articolo 8 Fondo Consortile Il Fondo Consortile è di ammontare variabile, non può
essere inferiore ai 100.000,00.= euro - ovvero al diverso limite fissato
dalla legge -, ed è regolato dalle vigenti normative di settore. Esso è costituito: a)
dalle quote di
partecipazione di ciascuna impresa socia, dai beni acquistati con queste,
nonché da eventuali altri versamenti; b)
da eventuali
contributi destinati al suo incremento o ricostituzione; c)
da aumenti deliberati dall'Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo, anche mediante l'utilizzo di riserve
disponibili. Articolo 9 Organi Sono Organi del Confidi: · l'Assemblea dei soci; · il Consiglio Direttivo; · il Presidente; ·
il Collegio Sindacale
(ove nominato). Articolo 10 Assemblea dei Soci L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la
universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della
legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non
intervenuti o dissenzienti. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo,
convoca l'Assemblea per la trattazione di argomenti di competenza della
stessa, con comunicazione, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata
per la convocazione, inoltrata a ciascun socio tramite lettera, fax, posta
elettronica od altro mezzo consentito dalla legge; nell'avviso deve essere
riportata l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dall'adunanza in
prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o altro termine
fissato da norma di legge. Gli
amministratori devono inoltre convocare senza indugio l'Assemblea qualora un
decimo dei consorziati ne faccia richiesta scritta contenente gli argomenti
da trattare. Articolo 11 Competenza dell'Assemblea L'Assemblea ordinaria: a)
provvede ad eleggere
gli amministratori di cui all'art. 14, fissandone il numero e scegliendoli
fra i consorziati; b)
approva i bilanci
annuali e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle
perdite; c)
nomina i componenti
dell'eventuale Collegio Sindacale ed il suo Presidente; d)
delibera sui compensi
di amministratori e sindaci; e)
delibera sugli altri
oggetti di competenza o sottoposti alla stessa dagli Amministratori o da
coloro che ne hanno richiesto la convocazione; f)
approva i Regolamenti
esecutivi predisposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea
straordinaria: a)
delibera relativamente
alle modifiche dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita
dalla legge e dallo Statuto stesso alla sua competenza; b)
delibera la proroga
della durata del Confidi, nonché la trasformazione o fusione dello stesso; c)
delibera lo
scioglimento, e la liquidazione del Confidi, provvedendo alla nomina ed alla
determinazione dei poteri dei liquidatori. Articolo 12 Diritto di voto Ogni impresa consorziata ha diritto ad un voto. è
ammessa la rappresentanza di una consorziata a mezzo di delega scritta ad
altro consorziato, fermo restando che ogni delegato non può rappresentare più
di dieci Consorziati. Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono
essere accuratamente conservate. Le
società iscritte al Confidi devono essere rappresentate all'Assemblea dal
legale rappresentante o suo delegato, o a mezzo delega conferita ad altra
impresa consorziata. Articolo 13 Validità e deliberazioni L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza è
presieduta dal Vice Presidente più anziano. In assenza di entrambi dalla
persona eletta dalla maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del
Confidi o da un delegato. In assenza l'Assemblea nomina il segretario. Qualora richiesto dalla normativa vigente, ovvero
ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario
sono svolte da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario e devono riportare, su richiesta dei soci, le eventuali
dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Un estratto del verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà
essere depositato negli atti di un notaio. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza, compresi i rappresentati, di almeno la metà più
uno degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed
in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti, computando anche i rappresentati. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al
voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/20 degli aventi
diritto al voto, compresi i rappresentati. L'Assemblea
straordinaria delibera validamente in prima ed in seconda convocazione con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti computando anche
i rappresentati. Articolo 14 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è costituito da: · da dodici a diciotto membri eletti dall'Assemblea, che ne
determina altresì il numero, e dovranno rappresentare in misura uguale
ciascun settore economico partecipante al Confidi (attualmente artigianato,
industria e commercio); · da 1 consigliere designato dall'Amministrazione
Regionale; · da 1
consigliere designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della provincia di Gorizia. I consiglieri vengono eletti secondo criteri stabiliti da
apposito regolamento, in modo che 1/3 dei consiglieri siano espressione del
settore industriale, 1/3 del settore artigiano, 1/3 del settore commercio. Il primo Consiglio Direttivo è composto da diciotto
membri nominati dalle tre Assemblee Straordinarie chiamate a decidere sulla
fusione, nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma, oltre che
dai consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale e dalla C.C.I.A.A. di
Gorizia. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri
sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica. Essi sono dispensati dal presentare cauzione. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o
più amministratori il Consiglio può provvedere alla loro temporanea
sostituzione; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla
successiva Assemblea che provvede a confermarli o a nominare i sostituti fino
alla scadenza del Consiglio in carica. In ogni caso, dovrà essere rispettato
il criterio dell'eguale rappresentanza di ciascuno dei settori economici
partecipanti al Confidi. Il Consiglio Direttivo è competente per l'ordinaria
amministrazione nonché per l'esecuzione delle norme statutarie e delle
deliberazioni dell'Assemblea. Esso può delegare parte dei propri poteri od
attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compresa la concessione di
garanzie. Nei limiti di cui la normativa (generale e/o speciale)
applicabile al Confidi lo consenta, ad esso spetta, in particolare, la
competenza a deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio
regionale. In particolare al Consiglio Direttivo spetta: a)
nominare il Presidente
ed i due Vice-Presidenti scelti tra i membri eletti dall'Assemblea; b)
provvedere
all'adeguamento dello Statuto a norme di carattere generale e/o specifiche,
purché non implichino scelte spettanti all'Assemblea dei soci; c)
deliberare in materia
di convenzioni per il raggiungimento delle finalità del Confidi e curare i
rapporti con i soggetti convenzionati e con gli enti sostenitori; d)
pronunciarsi, con
decisione insindacabile, sulle domande di adesione delle imprese al Confidi e
deliberare la cancellazione dei soci; e)
deliberare in materia
di garanzie stabilendone modalità e limiti, anche relativamente all’importo
del credito oggetto delle stesse; f)
nominare e revocare il
Comitato Esecutivo e determinarne l'ambito di competenza; nominare e revocare
nel suo interno commissioni e comitati anche settoriali; g)
predisporre i bilanci,
la relazione da sottoporre all'Assemblea e una relazione sull'andamento della
gestione relativa all'esercizio precedente; h)
deliberare in materia
di quote, commissioni e contributi richiesti ai soci, nel rispetto della
normativa vigente; i)
fissare in ogni
esercizio l'entità minima dei fondi a disposizione per ciascun settore
economico, per la concessione di garanzie; j)
determinare la misura
dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese; k)
nominare e revocare il
Segretario e stabilirne il compenso e le funzioni; l)
deliberare in materia
di personale; m)
predisporre gli
eventuali Regolamenti per il funzionamento del Confidi. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Le riunioni del
Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi
membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti e non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Le
deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario che ne cura la redazione. Le funzioni di segretario sono svolte
dal Segretario del Confidi o da un suo delegato. Articolo 15 Presidente - Rappresentanza Il Presidente ha la rappresentanza legale del Confidi e
la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea
ordinaria e straordinaria e le adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato
Esecutivo e di comitati e commissioni. Svolge le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo e
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea. Egli ha pure la facoltà di rappresentare il Confidi nelle
assemblee di società o enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto. In
caso di impedimento o assenza le sue mansioni spettano al Vice Presidente
(partendo dal più anziano), ovvero in loro assenza o impedimento, al
consigliere più anziano di età. Articolo 16 Collegio Sindacale Il Confidi è assoggettato alle norme imperative di legge
in materia di controllo sulla gestione e di controllo contabile. In particolare il Collegio Sindacale, ove nominato, è
composto da tre membri effettivi - di cui uno su indicazione
dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia – e due supplenti,
nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio per
legge, ovvero in caso di nomina volontaria, i requisiti dei suoi membri,
nonché le funzioni, i poteri, i doveri, saranno quelli previsti dalla legge
per le ipotesi di nomina obbligatoria. Esso assolve la funzione di controllo sull'attività
organizzativa, amministrativa e contabile del Confidi. I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea
all'atto della nomina. Il
Collegio Sindacale, ove previsto, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti sono riconfermabili. Articolo 17 Comitato Esecutivo Il Consiglio Direttivo può delegare ad un Comitato
Esecutivo formato dal Presidente e dai due Vice-Presidenti del Consiglio, una
o più delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in
particolare in materia di garanzie. Il Comitato Esecutivo - previa
circostanziata istruttoria e nel rispetto degli eventuali Regolamenti - si
esprime in merito alla concessione o la revoca delle garanzie consortili
relativamente alle richieste di fido presentate dai consorziati, su conforme
parere di appositi comitati settoriali composti da tre a cinque membri
scelti all'interno del Consiglio. Nello svolgimento delle sue funzioni esso dovrà tenere
conto delle garanzie già prestate a favore delle imprese consorziate, e
tuttora in essere in modo che il complesso delle garanzie prestate a favore
di una stessa impresa non superi l'importo massimo stabilito dal Consiglio
Direttivo. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del
Consiglio Direttivo nei modi previsti dalla legge. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti e lo stesso delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le
mansioni di segretario sono svolte dal Segretario del Confidi o da un suo
delegato. Articolo 18 Segretario Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli: a)
coadiuva il Presidente
nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili; b)
dirige il personale
dipendente in termini di organizzazione sia amministrativa che contabile e
gestisce i rapporti correnti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi; c)
relaziona il Consiglio
sulle attività correnti e le iniziative attivate; d)
propone al Consiglio
ogni misura che possa contribuire a realizzare gli scopi statutari; e)
specifici poteri,
facoltà e funzioni gli vengono conferiti tramite determinazioni del Consiglio
Direttivo. Il Segretario partecipa - senza diritto di voto se non ne
sia un componente - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e
del Comitato Esecutivo. Allo
stesso spetta la corresponsione di un gettone di presenza per le sedute degli
Organi Consortili cui partecipa, calcolato nella misura prevista per i
componenti degli organi stessi. Articolo 19 Regolamenti I
criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività del Confidi ed i
rapporti con i soci possono essere disciplinati da Regolamenti predisposti
dagli Amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste
per le Assemblee ordinarie. Articolo 20 Scioglimento - Liquidazione - Scissione In caso di scioglimento del Confidi, per una delle cause
previste dalla legge, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che
provvederanno alla chiusura delle operazioni in corso e alla definizione di
tutti i rapporti con i consorziati. In caso di scissione del Confidi, si applicano le norme
del Codice Civile e dell'art. 13, comma 4, della L. 326/2003. Se
ed in quanto compatibili con la normativa nazionale di tempo in tempo
applicabile in materia di Confidi, le somme residue del Patrimonio, conclusa
la procedura di liquidazione, dovranno essere devolute ai fini di pubblica
utilità su indicazione dell'Amministrazione Regionale. Articolo 21 Disposizioni finali Le norme previste dal presente Statuto, attinenti ai
principi di mutualità, sono inderogabili e non possono essere abrogate. Per quanto non previsto dall'Atto costitutivo del Confidi
o dal presente Statuto si fa riferimento e si intendono qui trascritte tutte
le norme legislative vigenti in materia. |
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