IL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI AL SERVIZIO DELLE PMI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

 

STATUTO DEL CONFIDI GORIZIA

 

Articolo 1

Sede  - Denominazione - Durata

E' costituito con sede legale ed operativa in Gorizia, agli indirizzi risultanti dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, un Consorzio con attività esterna ai sensi delle norme del Codice Civile (art. 2602 e segg. e  art. 2612 e segg.) denominato "Confidi Gorizia" (per brevità e solo nel seguito di questo statuto indicato anche solo come "Confidi").

La durata del Confidi è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o la scadenza anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

 

Articolo 2

Oggetto

Il Confidi ha come oggetto principale l'attività di prestazione di garanzie collettive dei fidi e i servizi ad esse connessi e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

Nell'esercizio di tale attività il Confidi potrà, a favore dei propri soci e, ove sussistano le condizioni di legge, anche a favore dei non soci:

·      prestare garanzie personali e reali, tipiche ed atipiche - escluse quelle riservate ad altri soggetti da specifiche norme - volte a favorire la concessione di crediti a breve e medio-lungo termine in qualsiasi forma tecnica, attraverso stipula di apposite convenzioni o intese con Istituzioni creditizie e finanziarie ed Altri Soggetti pubblici o privati;

·      stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio;

·      utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili;

·      effettuare attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per un miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, ivi compresa la riduzione dei costi legati alle garanzie concesse;

·      gestire, in connessione all'attività tipica, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché nei limiti della residualità e strumentalità dell'oggetto sociale, fondi e contributi pubblici.

Al fine di un miglior raggiungimento dei propri scopi, e nel rispetto della legislazione vigente, il Confidi potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni - in società, consorzi od enti costituiti o costituendi, aventi finalità simili o complementari -, esclusa ogni finalità speculativa o di lucro e senza possibilità di distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma.

Il Confidi potrà altresì partecipare alla costituzione di Consorzi di secondo grado o società consortili, anche in forma di cooperativa, al fine di una riduzione dei rischi connessi alla propria attività istituzionale.

 

Articolo 3

Soci

Il numero di soci è illimitato e variabile.

Possono aderire al Confidi le piccole e medie imprese dei settori artigianale, industriale,  commerciale, del turismo e dei servizi, come definite dalla disciplina comunitaria, aventi sede legale e/o unità locale operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, regolarmente iscritte ai Registri delle Imprese delle Camere di Commercio regionali.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività del Confidi con le modalità e nei limiti previsti dalla L. 326/2003 e succ. modifiche.

 

Articolo 4

Ammissione a Socio

Le domande di ammissione al Confidi vengono presentate, tramite apposita modulistica, al Consiglio Direttivo e devono contenere:

·      l'impegno a versare una quota di partecipazione al Fondo Consortile - di cui al successivo art.8 -, stabilita dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente;

·      l'impegno a versare al Confidi, all'atto della fruizione della garanzia, una somma proporzionale a quella garantita, nella misura stabilita, in via generale, dal Consiglio Direttivo;

·      la dichiarazione di attenersi agli obblighi derivanti dall'ammissione a socio del Confidi, osservando le disposizioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, che il richiedente dichiara di conoscere per averne presa visione;

·      l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

·      qualsiasi altro dato richiesto dalla modulistica.

L'accettazione della richiesta è demandata al Consiglio Direttivo. L'ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, gli amministratori ne danno comunicazione scritta all'interessato.

 

Articolo 5

Effetti dell'ammissione e obblighi dei consorziati

Le imprese ammesse a socie del Confidi - oltre a poter sottoporre al Confidi richieste di garanzie e/o contro-garanzie - potranno usufruire di ogni eventuale altro servizio che il Confidi può rendere, nei limiti e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai Regolamenti, purché non siano in mora con i versamenti dovuti e siano in regola con gli altri adempimenti.

Inoltre hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali, nonché ogni altro diritto loro riconosciuto dalla legge.

I soci del Confidi devono adempiere alle deliberazioni adottate dagli Organi Consortili, al versamento delle quote e dei contributi richiesti, anche a sostegno delle spese di gestione, nonché alla piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Nei limiti in cui legge lo consenta, ogni consorziato si obbliga altresì al versamento della eventuale quota per l'incremento e la ricostituzione del patrimonio consortile, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6

Recesso - Esclusione

La qualità di socio viene meno per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione dell'impresa, per la sua cessazione o esclusione.

I consorziati che hanno operazioni in corso non possono recedere dal Confidi se non previa chiusura delle stesse.

Gli altri soci possono recedere dal Confidi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso avrà decorrenza dalla data della delibera del Consiglio, che si pronuncia sul recesso.

La delibera con la quale viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

Potranno essere esclusi dal Confidi i soci per i quali si è aperta la procedura fallimentare, o che siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata.

Inoltre potrà essere esclusa dal Confidi l'impresa che non osservi le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio stesso, o non abbia versato le quote o i contributi richiesti.

Potrà essere escluso altresì il socio che abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi del Confidi.

Su delibera del Consiglio Direttivo potranno inoltre essere esclusi dal Confidi - una volta verificata l'estinzione di tutte le operazioni assistite in garanzia - i Consorziati che avessero trasferito la propria sede legale e/o operativa fuori dal territorio regionale, ovvero che risultassero cessati e cancellati dai Registri Imprese regionali.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al socio interessato.

La cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa non dà diritto alla restituzione delle somme versate, che restano acquisite al patrimonio del Confidi.

 

Articolo 7

Patrimonio

Il Patrimonio del Confidi è l'intero complesso dei mezzi economici e dei beni (mobili ed immobili) a disposizione dello stesso per il conseguimento dei fini statutari.

Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00.= euro - ovvero al diverso limite fissato dalla legge -, ed è regolato dalle vigenti normative di settore. Esso è costituito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a)     dal Fondo Consortile;

b)     dagli apporti dei soci;

c)      dai contributi ricevuti a qualsiasi titolo, da enti o soggetti pubblici e/o privati;

d)     dai fondi rischi indisponibili;

e)     da eventuali riserve indivisibili;

f)       dagli utili di esercizio.

Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati dal Confidi per il raggiungimento degli scopi sociali.

La distribuzione, restituzione o ripartizione tra i soci di riserve, fondi comunque denominati e, in generale, avanzi di gestione è espressamente vietata e non potrà essere attuata, in nessun caso né situazione, né durante la vita del Confidi, né all'atto del suo scioglimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 18, L. 326/2003, che qui integralmente si richiama.

 

Articolo 8

Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è di ammontare variabile, non può essere inferiore ai 100.000,00.= euro - ovvero al diverso limite fissato dalla legge -, ed è regolato dalle vigenti normative di settore.

Esso è costituito:

a)     dalle quote di partecipazione di ciascuna impresa socia, dai beni acquistati con queste, nonché da eventuali altri versamenti;

b)     da eventuali contributi destinati al suo incremento o ricostituzione;

c)         da aumenti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, anche mediante l'utilizzo di riserve disponibili.

 

Articolo 9

Organi

Sono Organi del Confidi:

·      l'Assemblea dei soci;

·      il Consiglio Direttivo;

·      il Presidente;

·      il Collegio Sindacale (ove nominato).

 

Articolo 10

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per la trattazione di argomenti di competenza della stessa, con comunicazione, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per la convocazione, inoltrata a ciascun socio tramite lettera, fax, posta elettronica od altro mezzo consentito dalla legge; nell'avviso deve essere riportata l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dall'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o altro termine fissato da norma di legge.

Gli amministratori devono inoltre convocare senza indugio l'Assemblea qualora un decimo dei consorziati ne faccia richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.

 

Articolo 11

Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

a)     provvede ad eleggere gli amministratori di cui all'art. 14, fissandone il numero e scegliendoli fra i consorziati;

b)     approva i bilanci annuali e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;

c)      nomina i componenti dell'eventuale Collegio Sindacale ed il suo Presidente;

d)     delibera sui compensi di amministratori e sindaci;

e)     delibera sugli altri oggetti di competenza o sottoposti alla stessa dagli Amministratori o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione;

f)       approva i Regolamenti esecutivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

a)     delibera relativamente alle modifiche dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto stesso alla sua competenza;

b)     delibera la proroga della durata del Confidi, nonché la trasformazione o fusione dello stesso;

c)      delibera lo scioglimento, e la liquidazione del Confidi, provvedendo alla nomina ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori.

 

Articolo 12

Diritto di voto

Ogni impresa consorziata ha diritto ad un voto.

è ammessa la rappresentanza di una consorziata a mezzo di delega scritta ad altro consorziato, fermo restando che ogni delegato non può rappresentare più di dieci Consorziati.

Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate.

Le società iscritte al Confidi devono essere rappresentate all'Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato, o a mezzo delega conferita ad altra impresa consorziata.

 

Articolo 13

Validità e deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza è presieduta dal Vice Presidente più anziano. In assenza di entrambi dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Confidi o da un delegato. In assenza l'Assemblea nomina il segretario.

Qualora richiesto dalla normativa vigente, ovvero ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e devono riportare, su richiesta dei soci, le eventuali dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Un estratto del verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere depositato negli atti di un notaio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, compresi i rappresentati, di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, computando anche i rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/20 degli aventi diritto al voto, compresi i rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima ed in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti computando anche i rappresentati.

 

Articolo 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

·      da dodici a diciotto membri eletti dall'Assemblea, che ne determina altresì il numero, e dovranno rappresentare in misura uguale ciascun settore economico partecipante al Confidi (attualmente artigianato, industria e commercio);

·      da 1 consigliere designato dall'Amministrazione Regionale;

·      da 1 consigliere designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di Gorizia.

I consiglieri vengono eletti secondo criteri stabiliti da apposito regolamento, in modo che 1/3 dei consiglieri siano espressione del settore industriale, 1/3 del settore artigiano, 1/3 del settore commercio.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da diciotto membri nominati dalle tre Assemblee Straordinarie chiamate a decidere sulla fusione, nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma, oltre che dai consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale e dalla C.C.I.A.A. di Gorizia.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono dispensati dal presentare cauzione.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio può provvedere alla loro temporanea sostituzione; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede a confermarli o a nominare i sostituti fino alla scadenza del Consiglio in carica. In ogni caso, dovrà essere rispettato il criterio dell'eguale rappresentanza di ciascuno dei settori economici partecipanti al Confidi.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'ordinaria amministrazione nonché per l'esecuzione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea. Esso può delegare parte dei propri poteri od attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compresa la concessione di garanzie.

Nei limiti di cui la normativa (generale e/o speciale) applicabile al Confidi lo consenta, ad esso spetta, in particolare, la competenza a deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio regionale.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:  

a)     nominare il Presidente ed i due Vice-Presidenti scelti tra i membri eletti dall'Assemblea;

b)     provvedere all'adeguamento dello Statuto a norme di carattere generale e/o specifiche, purché non implichino scelte spettanti all'Assemblea dei soci;

c)      deliberare in materia di convenzioni per il raggiungimento delle finalità del Confidi e curare i rapporti con i soggetti convenzionati e con gli enti sostenitori;

d)     pronunciarsi, con decisione insindacabile, sulle domande di adesione delle imprese al Confidi e deliberare la cancellazione dei soci;

e)     deliberare in materia di garanzie stabilendone modalità e limiti, anche relativamente all’importo del credito oggetto delle stesse;

f)       nominare e revocare il Comitato Esecutivo e determinarne l'ambito di competenza; nominare e revocare nel suo interno commissioni e comitati anche settoriali;

g)     predisporre i bilanci, la relazione da sottoporre all'Assemblea e una relazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio precedente;

h)      deliberare in materia di quote, commissioni e contributi richiesti ai soci, nel rispetto della normativa vigente;

i)       fissare in ogni esercizio l'entità minima dei fondi a disposizione per ciascun settore economico, per la concessione di garanzie;

j)       determinare la misura dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese;

k)      nominare e revocare il Segretario e stabilirne il compenso e le funzioni;

l)       deliberare in materia di personale;

m)    predisporre gli eventuali Regolamenti per il funzionamento del Confidi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che ne cura la redazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Confidi o da un suo delegato.

 

Articolo 15

Presidente - Rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Confidi e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e le adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e di comitati e commissioni.

Svolge le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo e adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare il Confidi nelle assemblee di società o enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

In caso di impedimento o assenza le sue mansioni spettano al Vice Presidente (partendo dal più anziano), ovvero in loro assenza o impedimento, al consigliere più anziano di età.

 

Articolo 16

Collegio Sindacale

Il Confidi è assoggettato alle norme imperative di legge in materia di controllo sulla gestione e di controllo contabile.

In particolare il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi - di cui uno su indicazione dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia – e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio per legge, ovvero in caso di nomina volontaria, i requisiti dei suoi membri, nonché le funzioni, i poteri, i doveri, saranno quelli previsti dalla legge per le ipotesi di nomina obbligatoria.

Esso assolve la funzione di controllo sull'attività organizzativa, amministrativa e contabile del Confidi.

I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Collegio Sindacale, ove previsto, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.

 

Articolo 17

Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può delegare ad un Comitato Esecutivo formato dal Presidente e dai due Vice-Presidenti del Consiglio, una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare in materia di garanzie.

Il Comitato Esecutivo - previa circostanziata istruttoria e nel rispetto degli eventuali Regolamenti - si esprime in merito alla concessione o la revoca delle garanzie consortili relativamente alle richieste di fido presentate dai consorziati, su conforme parere di appositi comitati settoriali composti da tre a cinque membri scelti all'interno del Consiglio.

Nello svolgimento delle sue funzioni esso dovrà tenere conto delle garanzie già prestate a favore delle imprese consorziate, e tuttora in essere in modo che il complesso delle garanzie prestate a favore di una stessa impresa non superi l'importo massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo nei modi previsti dalla legge.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e lo stesso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le mansioni di segretario sono svolte dal Segretario del Confidi o da un suo delegato.

 

Articolo 18

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli:

a)     coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b)     dirige il personale dipendente in termini di organizzazione sia amministrativa che contabile e gestisce i rapporti correnti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi;

c)      relaziona il Consiglio sulle attività correnti e le iniziative attivate;

d)     propone al Consiglio ogni misura che possa contribuire a realizzare gli scopi statutari;

e)     specifici poteri, facoltà e funzioni gli vengono conferiti tramite determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa - senza diritto di voto se non ne sia un componente - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Allo stesso spetta la corresponsione di un gettone di presenza per le sedute degli Organi Consortili cui partecipa, calcolato nella misura prevista per i componenti degli organi stessi.

 

Articolo 19

Regolamenti

I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività del Confidi ed i rapporti con i soci possono essere disciplinati da Regolamenti predisposti dagli Amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.

 

Articolo 20

Scioglimento - Liquidazione - Scissione

In caso di scioglimento del Confidi, per una delle cause previste dalla legge, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla chiusura delle operazioni in corso e alla definizione di tutti i rapporti con i consorziati.

In caso di scissione del Confidi, si applicano le norme del Codice Civile e dell'art. 13, comma 4, della L. 326/2003.

Se ed in quanto compatibili con la normativa nazionale di tempo in tempo applicabile in materia di Confidi, le somme residue del Patrimonio, conclusa la procedura di liquidazione, dovranno essere devolute ai fini di pubblica utilità su indicazione dell'Amministrazione Regionale.

 

Articolo 21

Disposizioni finali

Le norme previste dal presente Statuto, attinenti ai principi di mutualità, sono inderogabili e non possono essere abrogate.

Per quanto non previsto dall'Atto costitutivo del Confidi o dal presente Statuto si fa riferimento e si intendono qui trascritte tutte le norme legislative vigenti in materia.